Sez. 1, Sentenza n. 3234 del 12/10/1968 (Rv. 336179 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - CRITERIO OGGETTIVO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - CRITERIO OGGETTIVO.*
Agli effetti della ripartizione dell'Onere delle spese giudiziali, la soccombenza - sia che venga determinata da ragioni di merito, sia da ragioni di ordine processuale - costituisce un criterio oggettivo, che prescinde da ogni elemento di colpevolezza e va riferito al- l'esito finale della lite. (Cfr. 2231-66, 2577-66, 196-66, 1785-65). Conforme alla sentenza n. 1154-67, massima n. 327583.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)