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Sez. 1, Sentenza n. 3234 del 12/10/1968 (Rv. 336179 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - CRITERIO OGGETTIVO.*
Stato
decisa il 1968-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336179-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - CRITERIO OGGETTIVO.*

Agli effetti della ripartizione dell'Onere delle spese giudiziali, la soccombenza - sia che venga determinata da ragioni di merito, sia da ragioni di ordine processuale - costituisce un criterio oggettivo, che prescinde da ogni elemento di colpevolezza e va riferito al- l'esito finale della lite. (Cfr. 2231-66, 2577-66, 196-66, 1785-65). Conforme alla sentenza n. 1154-67, massima n. 327583.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)