Sez. 2 - , Sentenza n. 29645 del 14/09/2020 Ud. (dep. 26/10/2020) Rv. 279857 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Acquisizione di prova documentale - Condizioni - Fattispecie.
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Il documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo può fungere da prova soltanto qualora la dichiarazione documentata rilevi di per sé come fatto storico, e non esclusivamente come rappresentazione di un fatto, poiché in tale ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo, risultando altrimenti violato il principio del contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza in cui era stata ritenuta utilizzabile come prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., una nota della polizia giudiziaria che riportava le dichiarazioni rese dal direttore di una banca circa l'intestazione di un conto corrente, senza che detto funzionario fosse stato escusso quale teste nel dibattimento, come ritualmente richiesto dalla difesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)