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Sez. 2 - , Sentenza n. 19160 del 03/04/2019 Ud. (dep. 07/05/2019) Rv. 276559 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - IN GENERE | Parere tecnico di esperti in materia di contraffazione di marchi e prodotti – Natura giuridica – Individuazione – Acquisibilità diretta al fascicolo dibattimentale – Esclusione – Esame testimoniale dell’esperto – Ammissibilità - Qualifica di ausiliario di polizia giudiziaria – Sussistenza – Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276559-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - IN GENERE

L'esito della interlocuzione cartolare tra organi investigativi e case produttrici titolari dei marchi rinvenuti su merce contraffatta non ha natura di consulenza tecnica del pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., né di prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., ma di parere tecnico a formazione endoprocedimentale, contenente valutazioni specialistiche e funzionali alla prova del fatto, di cui è escluso il transito diretto nel fascicolo dibattimentale in violazione delle regole del contraddittorio, vertendosi in materia di dichiarazioni di scienza, provenienti da esperti, che possono essere esaminati in dibattimento in qualità di testi. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che l'esperto può essere qualificato come ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 348, ultimo comma, cod. proc. pen., rispetto al quale non opera il divieto di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)