Sez. L - , Sentenza n. 7484 del 23/03/2020 (Rv. 657441 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Contribuzione figurativa - Periodi di servizio presso Accademia navale - Periodo eccedente la durata della ferma di leva - Computabilità ai fini pensionistici - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO
Il periodo trascorso presso l'Accademia navale, valorizzabile ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa, non può essere superiore al periodo della durata della ferma di leva (nella specie pari a ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. n. 237 del 1964), perchè la "ratio" dell'art. 49 della l. n. 153 del 1969 è tesa ad evitare che i soggetti protetti subiscano pregiudizio nella fruizione futura delle prestazioni previdenziali in relazione ad eventi che ne impediscano l'attività lavorativa, esigenza evidentemente non configurabile in caso cd. rafferma volontaria.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST., Legge 10/10/1950 num. 877 art. 1, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST., DPR 14/02/1964 num. 237 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)