Sez. 2, Sentenza n. 1368 del 12/05/1971 (Rv. 351617 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - NORMATIVA DELL'INTERPRETAZIONE CONTRATTUALE - APPLICABILITA - LIMITI - USO DI ESPRESSIONI IMPROPRIE O VAGHE - CRITERIO DI INTERPRETAZIONE - AFFIDAMENTO SULLA MERA DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - NORMATIVA DELL'INTERPRETAZIONE CONTRATTUALE - APPLICABILITA - LIMITI - USO DI ESPRESSIONI IMPROPRIE O VAGHE - CRITERIO DI INTERPRETAZIONE - AFFIDAMENTO SULLA MERA DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE.*
Anche in tema di testamento sono applicabili le norme sull'interpretazione dei contratti, sia pure con il necessario limite della loro riferibilita anche ad un negozio unilaterale mortis causa (art 1324 cod civ) e quindi solo in quanto si armonizzino con la natura e la funzione delle dichiarazioni di ultima volonta. Nell'interpretazione del testamento si deve mirare, quindi, a stabilire il senso in cui le espressioni sono state intese dal testatore e il suo reale intendimento non puo conseguentemente escludersi per l'uso di un'espressione impropria o apparentemente vaga, alla quale non puo attribuirsi che il valore di una irrilevante contraddizione tra intento e dichiarazione. La dichiarazione contenuta in un testamento e destinata a creare un rapporto successorio e non gia a comporre un conflitto di interessi, per cui l'onorato ne i terzi sono autorizzati a fondare un affidamento sulla mera dichiarazione, come potrebbe fondarlo il destinatario di una dichiarazione relativa ad un negozio inter vivos. (V 1284'67, mass n 327828).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)