Sez. 2, Sentenza n. 1284 del 09/06/1967 (Rv. 327828 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITA - LIMITI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITA - LIMITI.*
Le norme sull'interpretazione dei contratti dettate dall'art. 1362 cod.civ. sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche ai negozi mortis causa, tenendo presente, quanto al primo comma, la necessita di un'interpretazione individuale del testamento, in luogo di quella tipica ed oggettiva del contratto, e, relativamente al secondo comma, la possibilita di chiarire l'imprecisa formulazione della dichiarazione mediante qualsiasi utile elemento indicativo desumibile aliunde, ad eccezione del comportamento del destinatario. Pertanto, l'interpretazione testamentaria e caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una piu intensa ricerca ed efficacia della volonta concreta e da un frequente impiego del metodo integrativo, talche deve riconoscersi Rilevanza giuridica all'effettiva mens testamentaria, anche se espressa in termini impropri ed inadeguati, purche sicuramente individuabile dall'interpretazione complessiva delle singole clausole e dagli altri elementi estrinseci, idonei a lumeggiare il comune intendimento delle varie Disposizioni, costituenti un unico complesso, anche se contenute in testamenti diversi. (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto che la clausolaoro, prevista per la rivalutazione dei legati di rendita disposti in un testamento, fosse estensibile anche ad un altro legato di rendita contenuto in un successivo codicillo. La S. C. ha confermato tale pronunzia, enunziando i principi di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)