Sez. T, Ordinanza n. 33631 del 22/12/2025 (Rv. 677407-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Base imponibile - Determinazione - Fabbricati non iscritti in catasto (categoria D) - Rendita già richiesta ma solo successivamente attribuita - Rilevanza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI
In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 504 del 1992 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l'attribuzione della rendita; per contro, una volta formulata tale istanza, deve applicarsi, nei limiti in cui sia definitiva, la rendita già richiesta, anche se solo successivamente attribuita, ad ogni unità immobiliare così come alla nuova e diversa unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione, dovendo essere interpretato l'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, nel senso che, una volta notificata, la rendita sia utilizzabile per le annualità di imposta sospese, suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)