Sez. 1, Sentenza n. 4126 del 03/11/1956 (Rv. 882159 - 01)
IPOTECA - CANCELLAZIONE - INIZIATIVA DEL DEBITORE - IPOTECA ISCRITTA IN BASE A SENTENZA DI PRIMO GRADO RIFORMATA IN APPELLO - CANCELLAZIONE - INIZIATIVA DEL CREDITORE - MANCATA CANCELLAZIONE - DANNI - 'IN RE IPSÀ - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.
IPOTECA - CANCELLAZIONE - INIZIATIVA DEL DEBITORE - IPOTECA ISCRITTA IN BASE A SENTENZA DI PRIMO GRADO RIFORMATA IN APPELLO - CANCELLAZIONE - INIZIATIVA DEL CREDITORE - MANCATA CANCELLAZIONE - DANNI - 'IN RE IPSÀ - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.
Normalmente l'iniziativa per il compimento delle formalità per la cancellazione dell'ipoteca deve provenire dal debitore, mentre sta a carico del creditore solo l'Obbligo di prestare il suo consenso alla cancellazione. Tuttavia, nel caso in cui l'ipoteca sia stata iscritta in base ad una sentenza di primo grado, poi riformata in appello, poiché la riforma della sentenza importa che il vincolo conseguenziale debba reputarsi oggettivamente illegittimo fin dal momento della sua imposizione, colui che ha chiesto l'iscrizione ha l'Obbligo di rimuovere tale situazione, indipendentemente da ogni istanza o da un atto di Costituzione in mora di colui che ne è ingiustamente gravato.Pertanto, alla mancata cancellazione dell'ipoteca consegue il diritto del debitore al risarcimento del danno, che è in re ipsa e trova la sua causa immediata e diretta nella situazione illegittima mantenuta, anzi posta in essere ab initio dal creditore. Il termine di prescrizione dell'Azione di risarcimento dei danni successivi al processo è, a norma dell'art.2 947, primo comma, codice civile, di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. E poiché il fatto dannoso consiste nella omissione di un'attività dovuta dal creditore, il danno si verifica ogni giorno e ugualmente ciascun giorno segna l'inizio del termine di prescrizione rispetto al danno fin allora verificatosi.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)