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Sez. 1, Sentenza n. 8563 del 06/08/1991 (Rv. 473390 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Poteri della Cassazione - Correzione della motivazione | Errori di diritto non dedotti con l'impugnazione - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473390-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Poteri della Cassazione - Correzione della motivazione

Nel giudizio di legittimità, gli errori di diritto, che non siano dedotti con l'impugnazione, anche se non connessi ad errori di fatto da accertare e dichiarare preventivamente ed anche se concernenti l'operatività delle leggi (nella specie, l'applicabilità dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 882 - sulla validità delle dichiarazioni dei redditi tempestivamente presentate ad ufficio incompetente - in una controversia avente ad oggetto la contestata omissione di dichiarazioni relative ad anni anteriori a quelli di entrata in vigore della legge stessa), sono rilevabili di ufficio da parte della Corte di Cassazione solo nei limiti dell'art. 384 cod. proc. civ. e cioè solo quando si tratti di correggere la motivazione in diritto dell'impugnata sentenza, il cui dispositivo si palesi corretto ed implichi, per tale ragione, la conservazione della relativa statuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)