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Sez. 1, Sentenza n. 3671 del 14/03/2001 (Rv. 544735 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Errores in procedendo - Correzione della motivazione - AmmissibilitĂ  - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544735-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

La Corte di Cassazione può procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata quando, in presenza di errori "in procedendo", il vizio di attività nel processo non abbia impedito il giudizio di merito nella sentenza impugnata, questo non sia condizionato dall'errore processuale di diritto e sia idoneo a sostenere autonomamente la decisione; in tal caso, infatti, l'errore si risolve in una autonoma motivazione in diritto, emendabile ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ. (nella specie, la decisione impugnata era retta da due "rationes decidendi", essendo stata respinta la domanda, ritenuta nuova e inammissibile in appello, oltre che per tale ragione processuale anche sulla base di un completo esame di merito della fattispecie, con un dispositivo conforme a diritto; la S.C., ritenendo che la domanda non fosse nuova, ha enunciato l'esposto principio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)