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Sez. 2, Sentenza n. 23934 del 24/11/2015 (Rv. 637473 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" | Divieto di prova testimoniale sull'esistenza del contratto - Fondamento - Conseguenze - Deduzione in appello del vizio della testimonianza assunta in primo grado - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637473-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM"

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale sull'esistenza di un contratto soggetto a forma scritta "ad substantiam" sono dettati da ragioni di ordine pubblico, sicché l'inammissibilità della prova assunta oltre quei limiti in primo grado non è sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata, la quale può eccepire il vizio con motivo di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)