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Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2002 (Rv. 551429 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" | Prova testimoniale dell'esistenza del contratto - Inammissibilità - Limiti - Rilevabilità d'ufficio - Forma scritta ad probationem - Prova testimoniale dell'esistenza del contratto - Inammissibilità - Eccezione tempestiva della parte interessata - Necessità.
Stato
decisa il 2002-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551429-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM"

Mentre in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, eccettuata l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 cod. civ.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem (nella specie, transazione), l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)