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Sez. L, Ordinanza n. 28652 del 07/11/2024 (Rv. 672688-01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Obbligo di iscrizione alla gestione separata costituita presso l'INPS - Art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Sanzioni civili - Esonero per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore - "Ius superveniens" conseguente a Corte cost. n. 55 del 2024 - Applicazione. PROFESSIONISTI - PREVIDENZA - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672688-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA, perché contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l'INPS ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell'ente previdenziale per l'omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore di detta norma, in applicazione dello "ius supeveniens" conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024.

Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)