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Sez. L, Ordinanza n. 19929 del 15/06/2026 (Rv. 679455-01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Previdenza di ingegneri e architetti - Contribuzione soggettiva dovuta a INARCASSA - Frazionabilità nel corso dell'anno - Periodi di non iscrizione ad INARCASSA - Obbligo per tali periodi di iscrizione alla Gestione separata INPS - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679455-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In tema di previdenza per i liberi professionisti, poiché la contribuzione soggettiva dovuta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli ingegneri e gli architetti (INARCASSA) è frazionabile nell'arco dell'anno in dodicesimi ex art. 9 l. n. 290 del 1990, l'obbligo contributivo del professionista nei confronti della Cassa sussiste limitatamente ai mesi di effettiva iscrizione ad essa, mentre per i periodi dell'anno nei quali tale iscrizione risulta preclusa, in ragione del contestuale svolgimento di attività di lavoro dipendente, sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, in relazione allo svolgimento abituale, ancorché non esclusivo, di attività

libero-professionale, in applicazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa.

Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 290 art. 9, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)