diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 4091 del 20/02/2018 (Rv. 647148 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Separazione e divorzio - Rito camerale - impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità - Art. 343, comma 1, c.p.c. - Applicabilità - Limiti- Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647148-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE

Il rito camerale, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, da un lato, non preclude la proponibilità dell'appello incidentale (tardiva) indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale e dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall'art. 343, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l'organizzazione di una tempestiva difesa tecnica. Da ciò consegue che la tardiva proposizione dell'appello incidentale non comporta l'inammissibilità del gravame, consentendo semmai all'appellante principale di ottenere, ove lo richieda, il differimento dell'udienza, per meglio articolare le proprie difese.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)