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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19477 del 16/06/2022 (Rv. 665071 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Procedimento - Accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti - Rilevanza.
Stato
decisa il 2022-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665071-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'esistenza del credito del ricorrente, necessario ai fini della sua legittimazione, deve essere oggetto di una valutazione incidentale da parte del giudice che, non richiedendo un accertamento giudiziale e neppure l'esecutorietà del titolo, può in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento fondarsi anche sulle risultanze del processo di verificazione dei crediti, quali elementi dimostrativi dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96 com. 5, Legge Falliment. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)