Sez. 1, Sentenza n. 9622 del 20/09/1993 (Rv. 483809 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere | Accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti - Rilevanza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere
Gli accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti non fanno stato nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento e non precludono in modo assoluto l'attività di chi nega lo stato d'insolvenza, a meno che su qualche credito definitivamente ammesso non sia intervenuta sentenza passata in cosa giudicata; tuttavia, le risultanze del processo di verificazione dei crediti possono essere tenute presenti in tale giudizio, atteso che la natura pubblicistica della procedura fallimentare legittima l'accertamento, con i mezzi più ampi, e anche d'ufficio, di tutto quanto attiene ai presupposti per la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)