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Sez. 1, Sentenza n. 313 del 11/01/2001 (Rv. 544140 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO | Influenza del criterio - Spostamento della competenza territoriale - Limiti.
Stato
decisa il 2001-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544140-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO

In tema di competenza territoriale, il criterio del cumulo soggettivo consente, per espressa previsione di legge (art. 33 cod. proc. civ.), non suscettibile d'interpretazione estensiva, lo spostamento della competenza solo con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cod. proc. civ.) o giuridiche (art. 19 cod. proc. civ.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di altri fori, come i fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione, previsti dall'art. 20 cod. proc. civ., operanti nei riguardi di una delle parti convenute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)