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Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 21/10/1985 (Rv. 442479 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO - INSTAURAZIONE DI UN UNICO PROCESSO DAVANTI AL LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO DI UNA DELLE PARTI - RIFERIBILITÀ ESCLUSIVAMENTE AL FORO GENERALE DELLA PERSONA CONVENUTA.*
Stato
decisa il 1985-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442479-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO - INSTAURAZIONE DI UN UNICO PROCESSO DAVANTI AL LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO DI UNA DELLE PARTI - RIFERIBILITÀ ESCLUSIVAMENTE AL FORO GENERALE DELLA PERSONA CONVENUTA.*

L'art. 33 cod. proc. civ., il quale, in ipotesi di cause contro più persone connesse per l'oggetto o per il titolo (cumulo soggettivo), che dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi in applicazione dei criteri di Competenza territoriale dettati dagli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., consente l'instaurazione di un unico processo davanti al "giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse", si riferisce esclusivamente al foro generale della persona (fisica o giuridica) convenuta, e, pertanto, non autorizza detto simultaneo processo davanti ad un giudice che sarebbe territorialmente competente su una delle domande in base al diverso criterio del foro dell'attore, previsto dal secondo comma dell'art. 18 cod. proc. civ. nel caso di convenuto privo di residenza, domicilio o dimora nello stato, ovvero in base ai criteri facoltativi posti dall'art. 20 cod. proc. civ. per le controversie relative ai diritti di obbligazione. (V 1318/81, mass n 411915; (V 1501/78, mass n 390874).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)