Sez. 3, Sentenza n. 14458 del 19/11/2001 (Rv. 550342 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ingiunzione di restituzione di titoli di credito - Opposizione - Prova dell'avvenuta restituzione - Conseguenze - Revoca dell'ingiunzione - Obbligo del giudice dell'opposizione - Prova della ragione della restituzione - Necessità - Esclusione - Eventuale permanenza del credito - Relativa domanda di pagamento - Proposizione in altro giudizio - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla restituzione di titoli di credito, ove l'opponente provi che i titoli stessi sono stati restituiti, il giudice dell'opposizione è tenuto a revocare l'ingiunzione senza che sussista, in capo all'opponente, in relazione alla difesa dell'opposto, anche l'onere di provare la ragione della restituzione. In tale ipotesi, ove permanga il credito sotteso ai titoli, la relativa domanda di pagamento deve essere proposta in altro giudizio, configurandosi come diversa da quella di restituzione del titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)