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Sez. 1, Sentenza n. 139 del 16/01/1985 Cc. (dep. 07/03/1985) Rv. 168186 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - CONFERMA DELL'ORDINE DI ARRESTO PROVVISORIO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI INTERESSE - RATIO.*
Stato
decisa il 1985-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168186-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - CONFERMA DELL'ORDINE DI ARRESTO PROVVISORIO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI INTERESSE - RATIO.*

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per Cassazione, per difetto di motivazione, proposto avverso la ordinanza del tribunale che, in Sede di riesame, abbia confermato l'ordine di arresto provvisorio. Infatti il mandato o l'ordine provvisorio di arresto - emesso ex art. 251 ultimo comma cod. proc. pen. - cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla sua esecuzione non viene emesso mandato od ordine di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva e pertanto, poiché esso non ha più ragione di esistere, il ricorrente non ha alcun ragionevole interesse ad accertare se l'originario provvedimento provvisorio di arresto - attualmente non più esistente - fosse motivato o meno.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251 com. 3, Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)