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Sez. 1, Sentenza n. 3306 del 20/05/1980 (Rv. 407113 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONI - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - PER VIZI DI NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DELL'UFFICIO FISCALE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE DELL'ATTO - MANCATA DECORRENZA DEI TERMINI DI LEGGE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407113-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONI - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - PER VIZI DI NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DELL'UFFICIO FISCALE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE DELL'ATTO - MANCATA DECORRENZA DEI TERMINI DI LEGGE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Gli artt 21 e 24 del DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla nuova disciplina del contenzioso tributario, i quali prevedono per la commissione di primo grado e la commissione di secondo grado, ove rilevino un vizio della notificazione dell'atto impositivo, comportante la nullita e non l'inesistenza della notificazione stessa, il potere di assegnare un termine non superiore a tre mesi per la sua rinnovazione, con la conseguenza che tale rinnovazione esclude ogni decadenza, non postulano la mancata decorrenza dei relativi termini di legge, e, pertanto, con riguardo all'avviso di accertamento, trovano applicazione anche nel caso di intervenuta scadenza del relativo termine.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)