diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 572 del 26/01/1981 (Rv. 411056 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONI DI NOTIFICAZIONI - ATTO DI ACCERTAMENTO DELLA IMPOSTA - NOTIFICAZIONE - INVALIDITA - SANATORIA - CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART 21 DEL DPR N 636 DEL 1972 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411056-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONI DI NOTIFICAZIONI - ATTO DI ACCERTAMENTO DELLA IMPOSTA - NOTIFICAZIONE - INVALIDITA - SANATORIA - CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART 21 DEL DPR N 636 DEL 1972 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art 21 del nuovo testo sul contenzioso tributario (DPR 26 ottobre 1972, n 636) - secondo cui l'impugnazione proposta dal contribuente alla commissione tributaria di primo grado sana con efficacia ex tunc, sia agli effetti processuali che sostanziali, la nullita dell'atto di accertamento dell'imposta derivante dalla invalidita della sua notificazione - attiene ai soli casi di nullita della notificazione medesima e, pertanto, non e applicabile se questa e affetta da inesistenza giuridica, perche eseguita in modo assolutamente non previsto dalle norme in materia, come quando sia stata effettuata in luogo diverso dal domicilio fiscale del destinatario e non avente nessun collegamento con lo stesso. Inoltre, per le fattispecie verificatesi anteriormente alla entrata in vigore del DPR n 636 del 1972, tale sanatoria con efficacia retroattiva non e operante relativamente agli effetti sostanziali dell'atto di accertamento, qualora l'impugnazione sia stata presentata dopo la scadenza del termine di decadenza stabilito nei confronti dell'amministrazione finanziaria dall'art 32 del DPR 29 gennaio 1958, n 645. (V 3306/80, mass n 407113, sulla prima parte; (V 3332/79, mass n 399731, sulla seconda parte; (V 3481/77, mass n 387053; (V 1670/77, mass n 385381, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)