Sez. U, Sentenza n. 2152 del 28/05/1975 (Rv. 375922 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AI DIPENDENTI STATALI - ESCLUSIONE - DOMANDA DI APPLICAZIONE DELL'ART 28 DI DETTO STATUTO DA PARTE DI SINDACALISTI DEL PUBBLICO IMPIEGO - IMPROPONIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AI DIPENDENTI STATALI - ESCLUSIONE - DOMANDA DI APPLICAZIONE DELL'ART 28 DI DETTO STATUTO DA PARTE DI SINDACALISTI DEL PUBBLICO IMPIEGO - IMPROPONIBILITA.*
La norma dell'art 37, ultima parte, della legge 20 maggio 1970 n 300 (cosiddetto statuto dei lavoratori), secondo cui le Disposizioni della legge si applicano ai rapporti d'impiego dei dipendenti degli 'altri enti pubblicì diversi da quelli svolgenti esclusiva o prevalente attivita economica, non comprende anche lo stato. E, pertanto improponibile, per difetto assoluto di giurisdizione, la domanda con cui, ai sensi dell'art 28 dello statuto dei lavoratori, i rappresentanti di organizzazioni sindacali di pubblici dipendenti chiedano al pretore, a tutela dell'interesse sostanziale collettivo del Sindacato, che sia ordinata ad una amministrazione statale, la cessazione di comportamenti comunque assunti come diretti a impedire o limitare l'Esercizio della liberta e dell'attivita sindacale o del diritto di sciopero e la rimozione dei loro effetti. (V 3872/74; 3476/74).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)