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Sez. U, Sentenza n. 1736 del 18/02/1998 (Rv. 512770 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Iscrizione di un magistrato alla massoneria, anche non segreta - Illecito disciplinare - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512770-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di illecito disciplinare addebitabile a magistrati dell'ordine giudiziario, l'iscrizione di un magistrato alla massoneria - che si traduce nella menomazione dell'immagine di organo indipendente ed imparziale, che la magistratura deve possedere, e nella conseguente perdita di prestigio del magistrato stesso e dell'ordine giudiziario - costituisce illecito disciplinare sempre che sussista l'elemento soggettivo della colpa, la quale è in "re ipsa" per le affiliazioni e le appartenenze massoniche successive al 22 marzo 1990 (data della delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura che, quale organo di autogoverno della magistratura e naturale interprete della deontologia professionale, ha per la prima volta espresso un giudizio di disapprovazione circa l'appartenenza del magistrato alla massoneria ufficiale rendendo incontrovertibile l'incompatibilità della doppia appartenenza), mentre per i comportamenti anteriori alla data suddetta deve essere accertata in concreto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)