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Sez. U, Sentenza n. 11416 del 20/12/1996 (Rv. 501445 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Comportamento compromissivo del prestigio della magistratura - Iscrizione alla massoneria - Segretezza, modo di agire ed obiettivi dell'associazione - Contrasto con l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501445-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di illecito disciplinare addebitabile a magistrati dell'ordine giudiziario, l'iscrizione di un magistrato alla massoneria si traduce automaticamente nella menomazione dell'immagine di organo assolutamente indipendente ed imparziale, che la magistratura deve possedere, e nella conseguente perdita di prestigio del magistrato stesso e dell'intero ordine giudiziario, in quanto sono incompatibili con detta immagine la segretezza, il modo d'agire e gli obiettivi perseguiti dalla massoneria; non potendo, in particolare, il magistrato dividere il suo impegno civile con l'adesione ad un sodalizio che indebolisce il giuramento di fedeltà allo Stato e che, essendo articolato in gradi, è indicativo di una dipendenza degli affiliati - verso coloro ai quali l'associazione riconosce un livello di autorità e prestigio superiore -, la quale si pone in irriducibile contrasto con l'indipendenza di giudizio, richiesta in ogni occasione al magistrato, senza contare che questi, come massone, sarebbe tenuto a rifiutare, per le controversie con altri "fratelli", la giurisdizione statale, dovendo queste essere devolute all'arbitrato previsto dalla corporazione con caratteri di esclusività e di chiusura verso intromissioni esterne.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)