Sez. 1, Sentenza n. 1430 del 30/05/1966 (Rv. 322841 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - GIUDIZIO SOSPESO NELLA FASE COLLEGIALE - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA RIASSUNZIONE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O ALL'ISTRUTTORE - CONSEGUENZE,*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - GIUDIZIO SOSPESO NELLA FASE COLLEGIALE - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA RIASSUNZIONE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O ALL'ISTRUTTORE - CONSEGUENZE,*
Nell'ipotesi di procedimento sospeso nella fase collegiale, la presentazione dell'istanza per la riassunzione al tribunale invece che al suo Presidente non importa la nullita ma una semplice irregolarita della riassunzione. Al contrario, ove, nella stessa ipotesi, l'istanza sia stata presentata al giudice istruttore, la riassunzione e nulla, ma trattasi di nullita non rilevabile di ufficio e sanabile, con la conseguente esclusione dell'Estinzione del processo, se la parte interessata non l'eccepisca prima di ogni altra difesa ai sensi degli artt. 157 e 307 cod.proc.civ.. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)