Sez. 1, Sentenza n. 17714 del 12/12/2002 (Rv. 559187 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 legge n. 865/1971 - Soggetto beneficiario - Coltivatore diretto - Requisiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, l'elemento qualificante della coltivazione diretta del fondo va ravvisato in quello che emerge dagli artt. 2083, 2135 e 2751 bis cod. civ., trascurando le numerose altre definizioni, tutte ad efficacia settoriale. Tale elemento, pertanto, sussiste in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, dovendosi individuare il requisito della prevalenza in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia, a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici, e distinguendosi in tal modo il coltivatore diretto dalla figura dell'imprenditore agricolo, cioè di colui che esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)