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Sez. L - , Sentenza n. 26013 del 17/10/2018 (Rv. 651037 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Rito cd. Fornero - Fase sommaria - Domanda di reintegrazione ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Sussunzione del fatto tra le condotte punibili con sanzione conservativa - Ultrapetizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651037-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nel rito cd. Fornero, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga la domanda di reintegrazione ex art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, in assenza di esplicita deduzione della ricomprensione del fatto in addebito tra le condotte punibili con sanzione conservativa, purchè sia indicato il fatto costitutivo della pretesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente l'allegazione della sproporzione dell'irrogato licenziamento per gli epiteti ingiuriosi proferiti dal dipendente, correlata alla domanda di reintegra, con la produzione del c.c.n.l. applicabile).

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 01/10/2014

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)