Sez. 5, Sentenza n. 11986 del 31/05/2011 (Rv. 618229 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Regime transitorio ex art. 79 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Controversia iniziata sotto la vigenza del d.P.R. n. 636 del 1972 senza assistenza tecnica e di valore superiore a cinque milioni di lire - Assegnazione di termine per la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario e con riguardo al regime transitorio dettato dall'art. 79 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ipotesi di controversia iniziata sotto la vigenza del d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 636 senza assistenza tecnica, il presidente della sezione o il collegio sono tenuti a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica (art. 12 del d.lgs. n. 546 cit.) quando questa, come nel caso di controversia di valore superiore ai cinque milioni di lire, è prevista come obbligatoria e l'inosservanza di tale obbligo, configurando una violazione del principio costituzionalmente garantito del giusto processo, comporta la nullità del procedimento e della sentenza emessa all'esito dello stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 79 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)