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Sez. 5, Sentenza n. 839 del 17/01/2014 (Rv. 629395 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie di valore superiore a 2.582, 28 euro - Ricorrente, parte privata, sprovvisto di assistenza tecnica - Ordine di munirsi di difensore abilitato - Necessità - Omissione - Nullità relativa della sentenza, deducibile in sede di gravame, dalla sola parte di cui sia stato leso il diritto alla difesa tecnica - Fondamento - Incidenza sul termine di impugnazione della sentenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629395-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, l'omissione da parte del giudice adito nelle controversie di valore superiore a 2.582, 28 euro, ovvero in quelle assoggettate al regime transitorio di cui all'art. 79, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'ordine, alla parte privata che ne sia priva, di munirsi di difensore ai sensi dell'art. 12, comma 5, del citato decreto, dà luogo ad una nullità, che si riflette sulla sentenza, di natura non assoluta (non attinendo alla costituzione del contraddittorio) bensì relativa, la quale, pertanto, non essendo rilevabile d'ufficio, può eccepirsi, in sede di gravame, ex art. 157 cod. proc. civ., soltanto dalla parte in cui sia stato leso il diritto all'adeguata assistenza tecnica, senza che incida sul decorso del termine di impugnazione della sentenza ex artt. 327 cod. proc. civ. e 38, ultimo comma, del menzionato decreto, dovendosi considerare, alla stregua dell'art. 22, primo comma, la parte stessa ritualmente costituita in primo grado e, quindi, a conoscenza del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 79 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)