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Sez. 1, Sentenza n. 6887 del 30/07/1996 (Rv. 498872 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) | Condizioni - Illegittima appropriazione dello spazio di mercato o della clientela del concorrente - Semplice condotta individuale di mercato che produce diminuzione di affari nel concorrente senza violazione delle regole legali - Illecito concorrenziale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498872-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA)

La concorrenza sleale deve, comunque, consistere in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull'attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale; con la conseguenza che l'illecito non può derivare dal danno commerciale in sè, né nel fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole legali della concorrenza (affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che non ha ritenuto configurabile un illecito concorrenziale nell'attività di un'impresa di vendite per corrispondenza, la quale, acquistati legittimamente all'estero diversi capi d'abbigliamento di una casa italiana d'alta moda, li ha messi in vendita mediante catalogo postale, non determinando tale attività una scorretta ingerenza nella diffusione selettiva e nell'organizzazione d'impresa della casa di moda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)