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Sez. 5, Sentenza n. 19868 del 14/11/2012 (Rv. 624203 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA | Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Esclusione in ipotesi di intervenuta decadenza.
Stato
decisa il 2012-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624203-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA

Il principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze, come nell'ipotesi prevista nel d.m.. 22 luglio 1998, n. 275, il quale, all'art. 6, stabilisce che Il credito di imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)