Sez. 5, Sentenza n. 389 del 13/01/2016 (Rv. 638822 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta per l'assunzione di personale di ricerca qualificato - Omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi del relativo anno di imposta - Decadenza dal beneficio - Fondamento - Successiva presentazione di una dichiarazione integrativa ex art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1988 - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, il credito d'imposta per l'assunzione di personale di ricerca qualificato, di cui all'art. 14 del d.m. n. 593 del 2000, che non è autonomamente rimborsabile e rileva unicamente ai fini della compensazione con i debiti tributari, va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, non potendosi invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale che non consente di superare il limite delle dichiarazioni, quale quella in esame, destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze previste dalla legge, sicché non assume alcun rilievo la presentazione di una successiva dichiarazione integrativa ex art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998.
Riferimenti normativi: DM Università e ricerca scientifica 22/07/1998 art. 6, DM Università e ricerca scientifica 08/08/2000 art. 14, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)