Sez. U, Sentenza n. 541 del 04/08/2000 (Rv. 539149 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti - Fattispecie relativa a impugnazione di sentenza dichiarativa della sopravvenuta carenza di interesse.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI
Nè l'art. 200 del testo unico in materia di acque pubbliche (R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775), né l'art. 111 Cost. consentono di proporre il ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche per denunciarne vizi di motivazione che non consistano in mancanza o mera apparenza della motivazione per l'assenza di un iter argomentativo atto a palesare le ragioni della decisione, ma implichino un controllo della sua sufficienza e razionalità in raffronto alle risultanze probatorie. (Nella specie il giudice "a quo", in considerazione di sopravvenute esplicite deliberazioni negative, aveva dichiarato inammissibile per carenza d'interesse il ricorso proposto contro il silenzio rifiuto formatosi su una richiesta di concessione edilizia incidente su un'opera idraulica; la S.C. ha ritenuto che colpito da censura fosse un giudizio di merito circa l'intervento o meno di provvedimenti modificativi delle situazioni giuridiche, giudizio peraltro fornito di motivazione logica e sufficiente).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 175 art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)