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Sez. U, Sentenza n. 401 del 15/07/1999 (Rv. 528592 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Vizio della motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Deducibilità - Esclusione - Mancanza o mera apparenza della motivazione - Rilevanza ex artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 1999-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528592-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI

Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto se emesse in unico grado nelle materie contemplate dall'art. 143 legge n. 1775 del 1993, quanto se emesse in grado di appello, il ricorso per cassazione, come si desume dal coordinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200 e 201 della legge citata, è ammesso solo per violazione di legge (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione), sicché non è consentito per denunciare vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma esclusivamente per far valere quelli che si traducano in mancanza o in mera apparenza della motivazione per l'assenza di un iter argomentativo atto a palesare le ragioni della decisione, così da incidere sul modello della sentenza come descritto dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e da determinare la nullità prevista come motivo di ricorso dall'art. 360 n. 4 dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)