Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25242 del 14/12/2010 (Rv. 615092 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO | CERTALEX - Crediti d'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art.39 del d.l. n.159 del 2007 - Privilegio generale ex art.2752, primo comma, cod.civ. - Applicabilità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO
Il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752, primo comma, cod. civ., espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall'art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dev'essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752 cod. civ., in quanto giustificata sia dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, sia dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2752, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/10/2007 num. 159 art. 39, DPR 29/09/1973 num. 599 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)