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Sez. U, Sentenza n. 11782 del 29/10/1992 (Rv. 479225 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità | Danni indennizzabili - Danni causati periodicamente e a intervalli o per il tempo di permanenza della causa lesiva - Indennizzo - Ammissibilità - Limiti - Presupposti - Debito di valore - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479225-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità

La disposizione di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2369 - secondo cui spetta un indennizzo ai proprietari di immobili che, per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità vengano a soffrire un danno permanente, consistente nella perdita o diminuzione di un loro diritto - non implica l'indennizzabilità del solo danno perpetuo o irreparabile, essendo da considerare permanente anche quello che si produce periodicamente e a intervalli o che dura fin quando permane la causa lesiva, identificabile non solo nell'opera pubblica - che può manifestare il suo carattere pregiudizievole anche dopo la sua ultimazione ed in prosieguo di tempo -, ma anche in lavori di modificazione di essa o di completamento. Il detto indennizzo, peraltro, va limitato ai soli danni effettivamente ed oggettivamente derivati all'immobile dalla realizzazione dell'opera pubblica, esclusi quello per lucro cessante, ed è dovuto, indipendentemente da qualsiasi colpa nella realizzazione medesima, con liquidazione che tenga conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data delle decisione, trattandosi - sebbene la responsabilità discenda da atto illecito - di debito di valore.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)