diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2495 del 05/10/1973 (Rv. 365931 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE SULLA SCORTA DELLE RISULTANZE DI CAUSA - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365931-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE SULLA SCORTA DELLE RISULTANZE DI CAUSA - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

La risoluzione consensuale del contratto non integra un'eccezione in senso proprio, il cui contenuto, cioe, corrisponda ad un contro-diritto del convenuto diretto all'impugnazione del diritto fatto valere in giudizio, bensi costituisce un mero fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto, i cui effetti si sono gia verificati fuori del processo. Il giudice, pertanto, anche se la risoluzione consensuale non sia stata dedotta dal convenuto, ben puo ritenerla in base ai fatti la cui prova sia acquisita al processo, ritenendo, conseguentemente, infondata la domanda. (Conf 1113/71, mass n 351182).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)