Sez.3, Sentenza n. 35124 del 12/06/2024 Ud. (dep. 19/09/2024) Rv. 286775-01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI | Esercizio di attività imprenditoriale in mancanza della prescritta autorizzazione - Parere professionista di fiducia - Scusabilità dell'errore - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI
In tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni, non è scusabile l'errore dell'agente che, su suggerimento del professionista di fiducia, intraprende "sine titulo" un'attività commerciale per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine, in quanto l'agente modello, ove sia dubbia la necessità del titolo, è tenuto ad astenersi dall'agire o, comunque, a richiedere informazioni qualificate alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di attività di raccolta e trasporto di rifiuti).
Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1, Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)