Sez. 1, Sentenza n. 8734 del 09/04/2009 (Rv. 607668 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | In genere.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE
La decisione giudiziale riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite al momento del decesso deve essere resa, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo vigente, con sentenza. Ne consegue che il provvedimento assunto dal giudice di secondo grado con decreto conserva la natura e il valore di sentenza, e può essere impugnato con ricorso per cassazione per vizi motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)