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Sez. 1, Sentenza n. 26121 del 30/10/2008 (Rv. 605820 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato - Controversie relative - Forma della decisione - Sentenza - Conseguenze - Impugnazione - Termini ordinari - Applicabilità.
Stato
decisa il 2008-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605820-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE

L'espressa previsione contenuta nell'art. 9, ultimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per il quale la decisione delle controversie relative al conseguimento da parte del coniuge divorziato di una quota di pensione di reversibilità spettante all'altro coniuge, deve essere resa con sentenza, comporta che, a prescindere dalle forme o dal rito da adottare in tali controversie, la pronuncia sulle stesse è suscettibile d'impugnazione entro i termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., atteso che le eventuali peculiarità del procedimento, che conduce alla emanazione o del provvedimento finale, non sono idonee, in difetto di specifiche indicazioni legislative, a sottrarre quest'ultimo all'operatività dei termini per la proposizione del gravame contro le sentenze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)