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Sez. 1, Sentenza n. 527 del 21/02/1966 (Rv. 321060 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PERENTORIETA DEL TERMINE - INTEGRAZIONE TARDIVA: INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321060-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PERENTORIETA DEL TERMINE - INTEGRAZIONE TARDIVA: INAMMISSIBILITA.*

La mancata integrazione del contraddittorio nel termine - indubbiamente perentorio - all'uopo fissato dal giudice a norma del combinato disposto degli artt. 102, II comma e 331, II comma, cod.proc.civ., comporta l'inammissibilita della impugnazione. Il vano decorso del termine perentorio opera nonostante la mancata declaratoria di decadenza ed ancorche l'istruttore, con una seconda ordinanza, accordi un nuovo termine, dato che il termine perentorio non e sostituibile ne prorogabile, neppure sull'accordo delle parti. Di conseguenza la tardiva integrazione del contraddittorio e priva di Rilevanza giuridica e non salva dalla dichiarazione di inammissibilita dell'impugnazione, a norma dell'art.331 cod.proc.civ., anche se non sia eccepita dalla parte. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)