Sez. 2, Sentenza n. 984 del 10/04/1970 (Rv. 346466 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMESSA FISSAZIONE DI UN TERMINE - FISSAZIONE DI ULTERIORE UDIENZA DI COMPARIZIONE - CONFIGURABILITA DEL TERMINE PER L'INTEGRAZIONE- MANCATA OSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - MANCATA DECLARATORIA DELLA DECADENZA - CONCESSIONE DI NUOVO TERMINE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMESSA FISSAZIONE DI UN TERMINE - FISSAZIONE DI ULTERIORE UDIENZA DI COMPARIZIONE - CONFIGURABILITA DEL TERMINE PER L'INTEGRAZIONE- MANCATA OSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - MANCATA DECLARATORIA DELLA DECADENZA - CONCESSIONE DI NUOVO TERMINE - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi di omessa fissazione, da parte dell' istruttore, in Sede di impugnazione, di un termine entro il quale l'attivita integrativa del contraddittorio deve espletarsi, ove sia fissata una successiva udienza di comparizione, e alla data di questa che bisogna riportarsi quale dies ad quem per il regolare adempimento del detto Onere processuale, solo residuando una questione di congruita del periodo intercorrente tra tale data ed il dies a quo, coincidente con la comunicazione della relativa ordinanza. Il vano decorso di tale periodo opera nonostante la mancata declaratoria di decadenza ed ancorche l' istruttore, con una seconda ordinanza, accordi un nuovo termine, dato che il termine perentorio non e sostituibile ne prorogabile, neppure sull'accordo delle parti (tale tardiva integrazione, infatti, priva com'e di Rilevanza giuridica, non impedisce la declaratoria di inammissibilita dell'impugnazione, a norma dell'art 331 cod proc civ ancorche non eccepita dalla parte). (V 2191-68, massima n 334386 1448-68, massima n 333100 1011-67, massima n 327315 527-66, massima n 321060).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)