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Sez. 1, Sentenza n. 1021 del 21/04/1966 (Rv. 322034 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE - TESTIMONIALE (ORALE) - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE.*
Stato
decisa il 1966-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322034-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE - TESTIMONIALE (ORALE) - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE.*

La specificazione in articoli separati dei fatti dedotti per l'interrogatorio formale e la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte deducente l'Onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli di prova orale - potendo tale specificazione essere rimessa all'iniziativa del giudice o della parte all'atto dell'assunzione dell'incombente - richiede pur sempre un, indicazione idonea a porre il giudice in grado di stabilire se la prova influente e pertinente e, in particolare, se la prova testimoniale consente alla controparte l'Esercizio del diritto della prova contraria. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)