Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015 (Rv. 636965 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE -PROCESSO VERBALE - DICHIARAZIONI DELLE PARTI E DEI TESTIMONI | Compiti del giudice - Verbalizzazione - Modalità - Proposizione di domande a chiarimenti - Condizioni e limiti.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE -PROCESSO VERBALE - DICHIARAZIONI DELLE PARTI E DEI TESTIMONI
Nel raccogliere la prova orale il giudice non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dal teste o dalla parte, ma deve riportarne l'effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l'incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà. Quanto alla facoltà di porre domande a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)