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Sez. L, Sentenza n. 13158 del 16/06/2011 (Rv. 617728 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento delle ultime tre mensilità da parte del Fondo di garanzia - Prescrizione annuale - Decorrenza - In caso di opposizione allo stato passivo - Dalla definizione dell'opposizione - Interpretazione dell'atto di opposizione - Spettanza - Al giudice di merito - Omessa distinzione tra crediti contestati e non contestati - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617728-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la prescrizione annuale dei crediti di lavoro decorre dal giorno di definizione dell'opposizione proposta dall'INPS contro lo stato passivo dell'imprenditore datore di lavoro. Ne consegue che, restando riservata al giudice adito per il soddisfacimento delle somme dovute ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992 l'interpretazione dell'atto di opposizione e l'individuazione dei crediti oggetto di contestazione, non è deducibile in cassazione da parte del Fondo di garanzia che il giudice di merito non abbia distinto tra crediti contestati con l'opposizione e crediti non contestati e, conseguentemente, non abbia fatto decorrere la prescrizione per questi ultimi fin dal deposito dello stato passivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)