Sez. L - , Ordinanza n. 24852 del 17/08/2022 (Rv. 665471 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Credito del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS - Prescrizione - Decorrenza - Sentenza di ammissione al passivo fallimentare - Passaggio in giudicato - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS la corresponsione di emolumenti retributivi è esercitabile decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza che – decidendo sull'opposizione – ammette il credito del lavoratore al passivo fallimentare, dovendo pertanto escludersi che il termine di prescrizione entro cui far valere il diritto in questione decorra dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. N. 5, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)