Sez. 1, Sentenza n. 5709 del 19/04/2002 (Rv. 553862 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Ordine di restituzione in pristino - Sanzione accessoria - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Contestualità tra ordine di restituzione in pristino e sanzione - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di illecita installazione di manifesti pubblicitari.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di manifesti pubblicitari abusivamente installati, la disposizione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507 del 1993 fa conseguire alla contestazione dell'illecito sia la sanzione pecuniaria, sia l'obbligo di rimozione dei manifesti. Tale ordine di rimozione, intimando la cessazione di un'attività illecita, non costituisce sanzione accessoria, sicché esso non è legato da una necessaria contestualità con la sanzione inflitta, ma può essere impartito con un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello che commina la sanzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)