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Sez. U, Sentenza n. 858 del 07/12/1999 (Rv. 531890 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Provvedimento del questore di inibizione dello svolgimento di attività vietata dalla legge - sanzione amministrativa accessoria - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario per l'opposizione - Sussistenza - Esclusione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531890-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Il provvedimento con il quale il questore ingiunge la cessazione di un'attività vietata dalla legge (nella specie, l'attività di "lottologa" e "numerologa", ritenute rientranti nel mestiere di "ciarlatano", espressamente vietato dall'art. 121 TULPS) si configura come provvedimento prioritario di necessaria attuazione della legge, direttamente consequenziale al divieto da questa imposto allo svolgimento della suddetta attività, e non come misura afflittiva secondaria, accessoria e complementare ad una sanzione amministrativa pecuniaria; detto provvedimento, pertanto, è suscettibile di impugnazione soltanto davanti al giudice amministrativo, giacché la legge n. 689 del 1981 attribuisce al giudice ordinario la cognizione soltanto in materie di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie e, indirettamente, all'irrogazione di sanzione accessorie.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)